Art. 3.
(Competenze).

      1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, l'Agenzia svolge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compiti già attribuiti al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.
      2. L'Agenzia, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, svolge le seguenti attività:

          a) elaborazione, aggiornamento e attuazione del Programma nazionale degli interventi per le infrastrutture idriche (PII), ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, compresi gli interventi disposti in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

          b) espressione di pareri obbligatori, alle amministrazioni dello Stato, in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale, ai fini dei rispetto della coerenza programmatica, nonché in materia di schemi idrici di rilevanza nazionale riguardanti risorse idriche destinate all'irrigazione;

          c) espressione di pareri consultivi alle regioni per il coordinamento delle pianificazioni regionali e dei relativi interventi con le previsioni del PII;

          d) esercizio del potere sostitutivo, previa autorizzazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali conferita con decreto, nei confronti di enti

 

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destinatari di finanziamento, in caso di ritardo o di grave inadempimento nella programmazione degli interventi.

      3. L'Agenzia approva i progetti presentati dagli enti destinatari dei finanziamenti, sottoponendoli al parere consultivo della Conferenza tecnica di cui all'articolo 4. Tale parere sostituisce ogni altro pronunciamento previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Presso l'Agenzia è istituito un Fondo rotativo dotato di un accantonamento iniziale di 10 milioni di euro, destinato alle anticipazioni, richieste dai soggetti leggittimati, per il finanziamento dei progetti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nelle regioni indicate dall'alinea del comma 2.